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LE NUOVE MISURE EMERGENZA COVID – 19

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 8 MARZO 2020:
LE NUOVE MISURE EMERGENZA COVID – 19
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 del 8 marzo 2020.
Sono diverse le novità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate oggi 8
marzo 2020, che si applicano su tutto il territorio nazionale:
- la chiusura di cinema, teatri, musei, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati,
- i gestori di ristoranti e bar hanno l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Chi non rispetta le misure avrà la sanzione della sospensione dell’attività esercitata;
- le cerimonie civili e religiose sono sospese, ivi comprese quelle funebri. Le chiese possono rimanere aperte a condizione che le misure organizzative adottate dai parroci evitino assembramenti di persone che non consentono di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.
Sono, altresì, diverse le novità previste dalle Ordinanze n. 3 e 4 del 08 MARZO 2020 del Presidente della Regione Siciliana, che si applicano su tutto il territorio regionale:
Art. 1: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Art. 2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 0921/551600 fax 0921/688205 www.comune.polizzi.pa.it tel
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente
Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della
Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria e Novara, Verbanio-Cusio-
Ossola e Vercelli deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di
osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di
sorveglianza.
5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende
per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.
Alcune raccomandazioni generali:
- limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante.
Mai come adesso occorre un alto senso di responsabilità e buon senso per prevenire ed evitare il
propagarsi del virus.
Di seguito il testo integrale relativo alle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus – Art. 2 DPCM del 8 marzo 2020:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario
o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì
differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o
congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in
caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente,
all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni
e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei
a contenere il rischio di diffusione del virus COVID- 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto
ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
di cui all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di
Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università
per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività
delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della
sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata
superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata
della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità
a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al
ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria
di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività
formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui
alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai
fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata
ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie
a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può
essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo
ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto
sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli
articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli
interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i
protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in
modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti.
In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo
assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di
modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità
di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui
all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Di seguito il testo delle misure di informazione e di prevenzione valide sull’intero territorio
nazionale – Art. 3 del DPCM del 8 marzo 2020
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni
per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la
sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui
all’allegato l, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole di
ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte
presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato l;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di
offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che
promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di
persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure
organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente
decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico
di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi
di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei
nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico
dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali
comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente
competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle
zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una
adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano
dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di
assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di
sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il
soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25
febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una
dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena,
specificandone la data di inizio e fine.
3, L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli
altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul
significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore
di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri
conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in
attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario,
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n, 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020,
e successive modificazioni e integrazioni,
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico
sanitaria di cui all’allegato 1.
Le misure del DPCM del 8 marzo 2020 sono valide dalla data odierna fino al 3 aprile 2020 ad
eccezione della misura di sospensione delle attività didattiche da applicare fino al 15 marzo 2020.
Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM del 8.03.2020 comporta, come
riportato dall’art. 4 comma 2 del predetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la denuncia a
piede libero, ai sensi dell’art. 650 del codice penale (Inosservanza ai provvedimenti dell’autorità).
Misure igienico-sanitarie che continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Link al decreto http://www.governo.it/…/new.governo…/files/DPCM_20200308.pdf
Link alle Ordinanze: http://pti.regione.sicilia.it/
Inoltre, come da comunicato dell’8 Marzo 2020 di S.E. il Vescovo di Cefalù Mons. Giuseppe
Marciante, sono da rispettare anche le seguenti disposizioni:
1. Per le Celebrazioni Liturgiche.
La Santa Messa e le altre celebrazioni proseguano regolarmente solo nelle Chiese che per le loro
dimensioni, garantiscano ai fedeli «la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro»
(DPCM, art. 2 v). Durante le Liturgie, si rispettino le misure igienico-sanitario e comportamentali, così
come indicato nell’allegato 1 del DPCM (in calce).
Si ribadisce che:
- Sia rimossa l’acqua benedetta dalle acquasantiere delle Chiese;
- Si eviti lo scambio della pace con contatto fisico all’interno della celebrazione Eucaristica;
- I fedeli ricevano la Santa Comunione esclusivamente sul palmo della mano.
In osservanza dell’art. 2 v del DPCM, le Messe esequiali si celebreranno esclusivamente con i soli
familiari più stretti del defunto e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza della distanza
interpersonale. Non ci saranno la benedizione della salma a casa, la processione dalla casa alla
Chiesa e dalla Chiesa al cimitero; queste ultime avverranno solo in forma privata.
Gli ammalati e gli anziani impediti potranno ricevere l’Eucarestia dai Parroci, dagli altri Sacerdoti e
dai Diaconi solo sotto forma di viatico o se espressamente richiesta. Pertanto, i Ministri straordinari
della comunione sospenderanno temporaneamente il loro servizio.
2. Per le Processioni.
Sono sospese tutte le manifestazioni di religiosità popolare esterne, come le via crucis, le processioni e
quant’altro connesso, organizzate sia dalle parrocchie sia dalle confraternite o dai comitati.
Le presenti disposizioni sono da ritenersi valide in tutto il territorio diocesano e fino al 03 aprile
p.v.
Invito pertanto tutti i cittadini a conformarsi alle presenti disposizioni in modo da contenere il
diffondersi del COVID – 19. Il farmaco che abbiamo a nostra disposizione è la prevenzione e
l’adozione di stili di vita che rispettino le misure igienico-sanitarie pubblicate dal Ministero della
Salute.
Grazie per la collaborazione

 

Polizzi Generosa 8 marzo 2020


Il Sindaco
Giuseppe Lo Verde