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ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 del 01/05/2020

AVVISO
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 del 01/05/2020 SI RENDE NOTO CHE:
Si prende atto del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, pertanto, l’applicazione pedissequa dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri citati in premessa nonché dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020, per come richiamati in premessa, delle proroghe delle misure restrittive fino alla data del 17 Maggio 2020, con le seguenti ulteriori precisazioni:
- ATTIVITÀ COMMERCIALI:
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. z) del DPCM 26/04/2020:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Gli esercizi commerciali vari di generi alimentari, ivi compresi Supermercati e Discount Alimentari, potranno effettuare la vendita della merce direttamente nel proprio esercizio, attuando, comunque, tutte le norme igienico sanitarie vigenti.
La vendita dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 21,00.
Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari, potranno circolare con i propri mezzi, ai fini della vendita, possono sostare nelle aree di sosta di vendita e nelle aree di “Piazza morta” nei giorni stabiliti o già in concessione, ed è consentita la sosta temporanea, senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Potranno, altresì effettuare, per il tempo strettamente necessario, la consegna a domicilio della merce.
La vendita itinerante dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00.
È disposta la revoca della propria ordinanza n. 18 del 12 marzo 2020 e, pertanto, da mercoledì 06 maggio 2020 il mercato settimanale che si svolge nei giorni di mercoledì nella Piazza G. Matteotti e nella Via Giovanni Borgese questo Comune, è ripristinato soltanto per i commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari, senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. aa) del DPCM 26/04/2020:
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la
ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi.
Tali esercizi attueranno tutte le norme igienico sanitarie vigenti. La vendita potrà svolgersi nella fascia oraria
compresa tra le ore 6,00 e le ore 23,00.
In tutti gli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentali anche all’aperto, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 26 aprile 2020, gli operatori sono
tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente
lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Tutte le altre attività elencate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 potranno effettuare l’orario di
apertura nella fascia compresa tra le ore 7,00 e le ore 20,00, con l’obbligo di osservare le norme igienico
sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Si raccomanda a tutti gli esercenti di monitorare il proprio stato di salute e quello del personale addetto
alla vendita (misurazione temperatura corporea almeno due volte al giorno, ad inizio e fine attività
lavorativa).
Si raccomanda, altresì, di provvedere alla sanificazione dei locali e dei mezzi, con cadenza almeno
settimanale.
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole che, comunque, devono rispettare
l’apertura nella fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, con obbligo di osservare le norme igienico
sanitarie.
Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici.
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti
alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti
florovivaistici.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, nonché del gratta
e vinci all’interno del locale.
- CIMITERO COMUNALE “SAN GUGLIELMO”:
Ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020:
Rimangono efficaci le Ordinanze Sindacali n. 36 del 29/04/2020 e n. 37 del 30/04/2020.
- CASA DI RIPOSO PER ANZIANI:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è vietata. E’ sempre consentito soltanto
l’ingresso al personale dipendente o, comunque, ai soggetti autorizzati dalla direzione della struttura per
comprovate esigenze manutentive, o al personale sanitario esterno, o alla protezione civile e alle Forze
dell’Ordine, nel rispetto delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni e/o diffusione di
infezione.
- UFFICI COMUNALI:
L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini, al fine di evitare assembramenti di persone anche nella
considerazione che, dati i luoghi, non è possibile garantire la distanza minima interpersonale come previsto
dai DPCM sopra richiamati, è consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO
TELEFONICO O VIA MAIL e valutazione dell’urgenza dei motivi di incontro.
Il personale comunale addetto al servizio di portineria e il personale preposto dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio
di Ragioneria e dell’Ufficio Polizia Municipale, è altresì tenuto a monitorare il numero di accessi.
L’accesso agli uffici può essere autorizzato dall’addetto al ricevimento, indipendentemente dalla data richiesta
di appuntamento e per comprovati motivi, ad un solo cittadino alla volta e solo dopo aver contattato il
dipendente che lo deve ricevere, servizio di protocollo compreso.
I dipendenti devono rispettare e far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale previste dal Decreto.
All’ingresso dei plessi comunali gli addetti al ricevimento non devono permettere aggregazione di persone.
Si conferma la sospensione dell’apertura dei musei, sia comunali sia privati e degli altri istituti e luoghi della
cultura, compresa la Biblioteca Comunale;
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, i parchi urbani saranno aperti, ma
condizionato al rispetto del divieto di assembramento di cui alla lett. d), nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con la precedente Ordinanza Sindacale n. 28 del
07/04/2020.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal 04 maggio 2020 e sono efficaci sino al 17
maggio 2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
Polizzi Generosa, 01 maggio 2020


IL SINDACO
Giuseppe Lo Verde