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Ordinanza prevenzione incendi 2015

ORDINANZA
del Presidente della Commissione Straordinaria
con i poteri del Sindaco
Oggetto: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2015
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225)
CONSIDERATO
 Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature
climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono
svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad
estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente
coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in
prossimità delle predette aree;
 Che la verificazione di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un
pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;
RITENUTO
 Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a
prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la
recrudescenza del fenomeno;
VISTI
- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di
protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale
e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18
dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- gli art. 449 e 650 C.P.;
- l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al
comma 1 lettera f) che:"...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di
energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute
umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il
reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.1 del sopracitato D.lgs 152/2006, la
combustione sul campo dei residui vegetali;
- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 484 del
29/05/2008, in corso di aggiornamento
- il Piano delle emergenze di protezione civile approvato dalla Commissione Straordinaria con i
poteri del Consiglio Comunale n.23 del 08/08/2013,
-l'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla
L.116/2014 che testualmente recita: Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in
loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantita'
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e'
sempre vietata.».
- la nota prefettizia n.40203 del 24/4/2015, avente per oggetto: "lotta agli incendi boschivi anno
2015. Ordinanze comunali pulizia terreni incolti";
- il D.Lgs n. 267/2000;
ORDINA
A) I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro
abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 31 maggio 2015, al diserbo ed alla
pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla
rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica
incolumità;
B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 31 maggio
2015, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di
larghezza non inferiore a mt 5,00;
C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare
nelle attività di segnalazione ed intervento;
D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia
abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione
Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione
del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Libero Consorzio di Palermo , Enel,
Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il 31 maggio 2015, devono provvedere al
decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti
presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel
rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma
della presente ordinanza, fino al 31/10/2015;
H) Fino al 31 ottobre 2015, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio
comunale è assolutamente vietato:
 far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta
rilasciate dalle competenti Autorità;
 abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo
stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di
sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature
elevate;
 all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare
metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza
prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa
determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.
J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature
o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di
aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
 il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3
mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno
un'area non superiore a mq 1 (uno);
K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del
regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del
Commissario straordinario con le Funzioni del Consiglio Comunale n.19 del 02/08/2007, ove non in
contrasto con le disposizioni di legge vigenti
AVVERTE
Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente
ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai
trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00,
1. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in
danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
2. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
 pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
 inserita nel sito internet del Comune;
 affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
 notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale e al Comandante della locale
stazione del Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali
trasgressioni/inadempimenti;
 notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti
necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico
degli inadempienti.
Dalla residenza municipale, 05/05/2015

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