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Comitato Unico di Garanzia

Istituzione Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità di cui alla legge 4.11.2010 n. 183 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4.3.2011

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA

Richiamato l’art. 21 della legge 4.11.2010 n.183 entrata in vigore il 24.11.2010 (c.d. “Collegato al lavoro”) che ha modificato l’art 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.);
Visto altresì che il sopra citato articolo prevede che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Richiamata pertanto la suddetta direttiva emanata in data 4.3.2011 ed in particolare il punto 3.1. rubricato “modalità di funzionamento” che prescrive :
“- I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
- II CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la meta più uno dei/delle componenti previsti.
- II CUG ha composizione paritetica ed e formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso
la presenza paritaria di entrambi i generi.
- I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.”
Precisato altresì che :
“ II CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.
Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza e del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane.
Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacita organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”.
Richiamato inoltre il punto 3.2. della citata direttiva il quale affida al CUG compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate promuovendo altresì la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e ciò al fine di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
Ritenuto pertanto di stabilire che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia avverrà mediante le seguenti fasi e con la seguente composizione:
- richiedendo alle organizzazioni sindacali rappresentative (CGIL, FP, CISL FPS, UIL FPL) l’individuazione dei componenti del Comitato, stabilendo che vengano designati da ciascuna di esse n.1 componente titolare e n. 1 componente supplente;
- interpellando il personale dipendente (compresi i Dirigenti) interessato a comunicare la propria disponibilità, mediante apposito avviso pubblicato nella pagina intranet dell’ente e diffuso tramite i Dirigenti responsabili dei vari Settori. In assenza di domande e nel caso in cui le stesse fossero inferiori al numero richiesto, il Segretario Comunale procederà di propria iniziativa, ad individuare i dipendenti per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalla Rappresentanze sindacali;
Ritenuto di demandare al Responsabile della II° Area Economico-Finanziaria e Personale i suddetti adempimenti precisando che, pertanto, la nomina dei componenti del C.U.G. sarà formalizzata, con apposito atto dirigenziale, a conclusione della fase di valutazione delle singole candidature per la parte di rappresentanza dell’Amministrazione nonché della fase di designazione da parte delle OOSS di cui sopra;
Ritenuto altresì, che il presente atto non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del bilancio dell'anno corrente né degli esercizi successivi;
Con voti favorevoli legalmente espressi :
DELIBERA
1) Di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art.21 della L. 183/2010 ed in conformità alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011;
2) Di stabilire che il C.U.G. sia composto come segue:
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2011 (CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL);
- rappresentanti effettivi e rappresentanti supplenti quali rappresentanti dell’Amministrazione nominati tra il personale dipendente (di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti) a seguito di apposito avviso per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalle Rappresentazioni sindacali;
3) Di demandare al competente Responsabile della II ° Area Economico-Finanziaria e Personale la predisposizione dell’avviso di interpello interno per la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei loro supplenti, la richiesta formale alle OO.SS. dei nominati dei loro rappresentanti nonché l’adozione del
provvedimento di nomina del Comitato in oggetto;
4) Di dare mandato al Comitato Unico di garanzia di adottare un Regolamento interno di funzionamento entro 60 giorni dalla sua costituzione e nel rispetto delle linee guida contenute nella direttiva del 4.3.2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA
Richiamato l’art. 21 della legge 4.11.2010 n.183 entrata in vigore il 24.11.2010 (c.d. “Collegato al
lavoro”) che ha modificato l’art 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che le Pubbliche
Amministrazioni costituiscano al loro interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.);
Visto altresì che il sopra citato articolo prevede che le modalità di funzionamento dei
Comitati unici di garanzia siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di
concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Richiamata pertanto la suddetta direttiva emanata in data 4.3.2011 ed in particolare il punto 3.1.
rubricato “modalità di funzionamento” che prescrive :
“- I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una
sola volta.
- II CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la meta più uno dei/delle componenti
previsti.
- II CUG ha composizione paritetica ed e formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni
sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso
la presenza paritaria di entrambi i generi.
- I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari.”
Precisato altresì che :
“ II CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto
previsto per i singoli ordinamenti.
Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la
competenza e del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane.
Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve
possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacita organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e
gestione del personale.
La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di
requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e,
pertanto, essi devono possedere:
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”.
Richiamato inoltre il punto 3.2. della citata direttiva il quale affida al CUG compiti propositivi,
consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate promuovendo altresì la cultura
delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e ciò al fine di
contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica per i lavoratori;
Ritenuto pertanto di stabilire che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia avverrà
mediante le seguenti fasi e con la seguente composizione:
- richiedendo alle organizzazioni sindacali rappresentative (CGIL, FP, CISL FPS, UIL FPL)
l’individuazione dei componenti del Comitato, stabilendo che vengano designati da ciascuna di esse n.1
componente titolare e n. 1 componente supplente;
- interpellando il personale dipendente (compresi i Dirigenti) interessato a comunicare la propria
disponibilità, mediante apposito avviso pubblicato nella pagina intranet dell’ente e diffuso tramite i Dirigenti
responsabili dei vari Settori. In assenza di domande e nel caso in cui le stesse fossero inferiori al numero
richiesto, il Segretario Comunale procederà di propria iniziativa, ad individuare i dipendenti per un numero
totale di componenti pari a quelli designati dalla Rappresentanze sindacali;
Ritenuto di demandare al Responsabile della II° Area Economico-Finanziaria e Personale i suddetti
adempimenti precisando che, pertanto, la nomina dei componenti del C.U.G. sarà formalizzata, con
apposito atto dirigenziale, a conclusione della fase di valutazione delle singole candidature per la parte di
rappresentanza dell’Amministrazione nonché della fase di designazione da parte delle OOSS di cui
sopra;
Ritenuto altresì, che il presente atto non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del
bilancio dell'anno corrente né degli esercizi successivi;
Con voti favorevoli legalmente espressi :
DELIBERA
1) Di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art.21 della L. 183/2010 ed in conformità alla direttiva emanata
di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011;
2) Di stabilire che il C.U.G. sia composto come segue:
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2011 (CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL);
- rappresentanti effettivi e rappresentanti supplenti quali rappresentanti dell’Amministrazione nominati
tra il personale dipendente (di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti) a seguito di apposito avviso per un
numero totale di componenti pari a quelli designati dalle Rappresentazioni sindacali;
3) Di demandare al competente Responsabile della II ° Area Economico-Finanziaria e Personale la
predisposizione dell’avviso di interpello interno per la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei
loro supplenti, la richiesta formale alle OO.SS. dei nominati dei loro rappresentanti nonché l’adozione del
provvedimento di nomina del Comitato in oggetto;
4) Di dare mandato al Comitato Unico di garanzia di adottare un Regolamento interno di funzionamento
entro 60 giorni dalla sua costituzione e nel rispetto delle linee guida contenute nella direttiva del 4.3.2011
emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;