ORDINANZA SINDACALE N 21 PREVENZIONE INCENDI – PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2025

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ORDINANZA SINDACALE N 21 PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2025 IN VISTA DELL'APPROSSIMARSI DELLA STAGIONE ESTIVA, È NECESSARIO PREDISPORRE PER TEMPO MISURE ATTE A PREVENIRE L'INSORGERE E IL DIFFONDERSI DI INCENDI

Data:

17 Aprile 2025

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Descrizione

IL SINDACO
(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02192n.225)
CONSIDERATO
Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
Che la verificazione di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO
Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
VISTI
- L'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalla L.R. 19 agosto 1999, n. 13, L.R. L8 dicembre 2000, n.26 e 14 aprile 2006,n. 14;
- I'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007;
- gli art. 449 e 650 C.P.;
- il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 484 del 29/05/2008, in corso di aggiornamento;
- il Piano delle emergenze di protezione civile approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.23 del 08/08/2013, in corso di aggiornamento;
-l'art.l4, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 gugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita:
Al decreto legislatívo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e'aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; 
- la nota prefettizia n.40203 del 24/4/2015, avente per oggetto: "lotta agli incendi boschivi anno 2015. Ordinanze comunali pulizia terreni incolti";
- il D.Lgs n.267/2000:
ORDINA
A) I proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'estemo del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 31 maggio 2025, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
B) I proprietari e/o possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 31 maggio 2025, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;
C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare I'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Palermo, e-distribuzione, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il 31 maggio 2025, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al 30/09/2025;
H) Fino al 30 settembre 2025, stante I'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autoizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
all'intemo delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.
J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
I'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
il quantitativo massimo giomaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 metri cubi per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del Commissario straordinario con le Funzioni del Consiglio Comunale n.19 del 02/08/2007, ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti

AVVERTE
Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza - fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia – ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00,
l. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
2. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
inserita nel sito internet del Comune;
affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale, al Comandante della locale stazione del Carabinieri, nonché al Corpo Forestale – Distaccamento di Polizzi Generosa affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti ;
notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempienti.
Trasmessa all'ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Palermo, e-distribuzione, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2

SI DISPONE INOLTRE
che il Messo Comunale provveda a notificare la presente a tutti i proprietari di case del centro storico prospicienti tutte le balze a giro e a corona del Paese affinchè provvedano a curare e scerbare gli spazi di pertinenza, al fine di contrastare e/o limitare la propagazione di eventuali incendi.

Polizzi Generosa, 17/04/2025 Il Sindaco
Dr. Gandolfo Librizzi

Ultimo aggiornamento: 17/04/2025, 18:44

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